Regolamento Comunale per la promozione e valorizzazione delle Libere Forme Associative

 

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è assunto ai sensi dell’art.12 della Legge 7.8.1990, n°241 ed in attuazione del vigente statuto comunale al fine di:

a) Definire modalità e criteri per la concessione di contributi diretti ed indiretti per la realizzazione di iniziative, opere e progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale, nonché agevolazioni per l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali;

b) Determinare i criteri per la concessione del patrocinio del Comune di Viggiano.

 

Art.2

Promozione e valorizzazione delle Libere Forme Associative

L’Amministrazione Comunale indirizza la propria attività di governo locale alla realizzazione del contenuto costituzionale dello sviluppo della personalità dell’individuo e della garanzia dei suoi diritti inviolabili da conseguire anche nel contesto delle formazioni sociali, di cui pertanto riconosce l’utilità nel perseguimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Conseguentemente nel rispetto della loro autonomia, valorizza la spontanea nascita e lo sviluppo autonomo di associazioni, enti, fondazioni, comitati e organizzazioni di volontariato, ed in genere di tutti gli organismi privati operanti nel suo territorio e non orientati allo scopo di lucro, promuovendo e garantendo inoltre l’attiva partecipazione di dette formazioni all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali attraverso la istituzione delle Consulte di settore così come previste in generale nel regolamento sugli istituti di partecipazione nonché sugli specifici regolamenti di funzionamento delle singole Consulte.

Art.3

Pubblicità e diffusione delle norme regolamentari

L’Amministrazione Comunale predispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte dei diretti interessati e dell’intera comunità viggianese.

Art.4

Criteri di erogazione

La concessione di contributi economici, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere di cui al presente regolamento viene disposta dall’organo competente, in base alle risorse disponibili ed alle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri che vengono di seguito elencati: - rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro utilità ed all’ampiezza e qualità degli interessi coinvolti; - rilevanza e significatività delle specifiche iniziative in relazione al soggetto promotore e alle sue finalità e competenze statutarie; - valenza e ripercussione territoriale;- entità dell’autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso; Il presente regolamento non si applica ai benefici che traggono origine dalla legislazione nazionale o regionale o da specifici atti deliberativi che ne disciplinino i criteri e le modalità di concessione.

 

TITOLO II PROCEDURE

SEZIONE I – FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

Art.5

Modalità di determinazione dei finanziamenti e benefici

I soggetti di cui all’art. 14 interessati ad ottenere finanziamenti o benefici economici devono presentare specifica richiesta entro il mese di ottobre dell’anno precedente, indirizzata al Sindaco del Comune di Viggiano. L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la compatibilità della richiesta con le disponibilità di bilancio. Possono essere altresì inoltrate richieste di finanziamento per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni al di fuori dei termini di cui al comma 1. Tali richieste vanno rivolte all’Amministrazione Comunale, secondo le modalità di cui all’articolo 6, almeno 45 giorni prima della data prevista della manifestazione. La concessione dei contributi del presente articolo comporta l’obbligo, da parte del soggetto beneficiario, di divulgare tale circostanza, pena la revoca del contributo stesso, apponendo sul materiale promozionale la dicitura “Con il contributo del Comune di Viggiano”.

Art.6

Richiesta del soggetto

La richiesta dell’organismo promotore deve contenere anche i seguenti documenti allegati:

 a) Statuto e/o atto costitutivo dell’ente, consorzio, società, associazione qualora non presentato in sede di iscrizione del richiedente all’albo delle forme associative di cui all’art.4.;

b) Relazione illustrativa dell’iniziativa nella quale risultino chiaramente gli elementi per la sua valutazione anche sotto l’aspetto economico e descrizione delle voci di entrata e di uscita;

 c) Indicazione del periodo di svolgimento della iniziativa e sua durata;

 d) Ultimo bilancio approvato dell’attività del richiedente;

 e) Nominativo del responsabile e della persona abilitata alla riscossione del contributo, relativi dati fiscali e coordinate bancarie;

 f) Ogni altra documentazione ritenuta idonea e dimostrativa, ivi compresi preventivi di spesa se esistenti.

 L’Amministrazione Comunale è tenuta entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, ad adottare un atto con l’indicazione dei contributi da erogare agli organismi richiedenti di cui al comma 1 art.5. Nei casi previsti dall’art.5 comma 3, l’Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare l’ammissione o meno al finanziamento entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.


 

 

Art.7

Misura del finanziamento

Per ogni attività potrà essere stanziato e concesso un contributo economico nella misura massima del 50% del deficit indicato nella documentazione di cui all’art.6 lettera b).
La Giunta Municipale potrà derogare a tale limite solo per particolari attività ritenute particolarmente rilevanti per il prestigio del Comune di Viggiano.

Art. 8

Erogazione del contributo

Il contributo così determinato sarà erogato con provvedimento del responsabile di settore solo dopo l’effettiva realizzazione dell’iniziativa e dietro presentazione di idonea rendicontazione della stessa.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata copia dei documenti di spesa.
La Giunta Municipale può autorizzare l’anticipazione del contributo nella misura massima del 50% salvo conguaglio finale, dietro presentazione di apposita e motivata istanza da parte del responsabile dell’iniziativa.
Si procederà alla revoca del contributo nonché al recupero delle somme anticipate nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa, nel caso di mancata presentazione della rendicontazione, ovvero in caso di eccedenza delle entrate rispetto alle uscite in sede di rendicontazione.

 

SEZIONE II BENEFICI ECONOMICI IN FORMA INDIRETTA

Art.9

Contributi erogati in forma indiretta

Il contributo di cui all’art.7 potrà essere concesso, sempre nei limiti previsti dallo stesso, anche sotto forma di prestazioni di servizi o utilizzo di strutture comunali.
Nel caso di manifestazioni, attività od iniziative di particolare rilevanza, che possono richiedere l’intervento di personale dipendente dell’Amministrazione Comunale, dovrà ritenersi concesso un contributo pari al compenso spettante agli stessi commisurato alle tariffe orarie per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative verrà attestato dal Funzionario responsabile del Settore cui il personale è assegnato.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non concedere, per esigenze di servizio, il proprio personale.
L’utilizzo di sale di proprietà comunale sarà considerato alla stregua di corresponsione di contributo di importo pari a quello stabilito, per l’uso delle sale, con apposito atto di Giunta Municipale, che annualmente determina le tariffe.
L’amministrazione Comunale si riserva di derogare a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo per iniziative solo per particolari attività ritenute particolarmente rilevanti per il prestigio del Comune di Viggiano ovvero per attività le quali richiedano, per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla viabilità ovvero per altra esigenza motivata, l’utilizzo di personale comunale.

 

 

TITOLO III FINANZIAMENTI E BENEFICI DIVERSI

Art.10

Contributi economici annuali a sostegno dell'attività di Enti e Associazioni

Il Comune di Viggiano può concedere agli Enti ed alle Associazioni iscritte nell’apposito Albo contributi e finanziamenti economici con cadenza annuale sulla base delle attività istituzionali dei soggetti stessi.
La concessione di tali contributi sarà accordata tenendo in particolare considerazione gli enti pubblici e privati e le associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell’attività, la devoluzione al Comune dei beni degli stessi.
Il contributo è subordinato alla presentazione di apposita richiesta contenente analitica relazione sull’attività effettuata dal beneficiario nel corso dell’anno, nonché copia dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci.
Salvo casi particolari e motivati, i beneficiari dei contributi comunali di cui al Titolo II non possono accedere ai contributi nel presente articolo.

Art.11

Patrocinio e gonfalone comunale

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, culturale, morale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione: “Con il patrocinio del Comune di Viggiano”.
Le richieste di patrocinio non oneroso sono dirette al Sindaco e devono illustrare l’iniziativa nei contenuti, fini, tempi di svolgimento, luogo e modalità, nonché la puntuale indicazione del soggetto richiedente.
La concessione del patrocinio non oneroso è effettuata con provvedimento del Sindaco e istruita dall’ufficio preposto.
La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di finanziamento, è istruita dalle competenti unità organizzative secondo le modalità di cui al Titolo II.

Art.12

Premi e rappresentanza

La concessione dei finanziamenti e benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore economico, disposta su specifica autorizzazione del funzionario responsabile in occasione di mostre, rassegne, manifestazioni culturali, sportive, celebrative, turistiche, o con altri fini sociali.
 

                                                          TITOLO IV NORME VARIE

Art.13

 Consulte di settore

Le associazioni e le forme associative iscritte all’albo comunale hanno diritto alla partecipazione di propri rappresentanti in seno alle costituite Consulte di Settore a norma del regolamento, esecutivo ai sensi di Legge, sugli istituti di partecipazione, nonché ai regolamenti di funzionamento delle singole consulte.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.14

Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento le richieste di iscrizione all’albo comunale delle associazioni possono presentare formale richiesta entro il 15 ottobre 2005

 

 

Art.15

Vigenza del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
Le norme ivi contenute sostituiscono quelle di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n°51 del 27.06.1991.