ࡱ> VXUq`LbjbjqPqP.Z::DDDDDDDDX $X)2\)^)^)^)^)^)^)*hS-r^)D^)DDs)DD\)\)'DD8)  p|(\))0)((-j-(8)-D8)$( ^)^) )XXX XXXXXXDDDDDD Il Protocollo dIntenti tra Eni e Regione Basilicata sulla Val dAgri Lanno millenovecentonovantotto il giorno 18 del mese di novembre alla ore 21,15, in Roma, presso la sede della Regione Basilicata di Via Nizza, 56, sono convenuti e presenti i signori: Prof . Angelo Raffaele Di Nardo, nella qualit di presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, espressamente autorizzato con delibera n. 3530 del 18 novembre 1998 Dott. Franco Bernab nella qualit di Amministratore Delegato e legale rappresentante dellEni S.p.a. I quali: premesso che lEni S. p.a., in seguito denominata Eni, avendo incorporato Agip S.p.a., dal 1 gennaio 1998 quale titolare delle concessioni di sviluppo denominate Caldarosa e Costa Molina e quale operatore della joint-venture tra Eni ed Enterprise Oil Italiana S.p.a., contitolari delle concessioni Volturino e Grumento Nova, ha presentato al Ministero dellIndustria, commercio ed artigianato un programma organico di sviluppo petrolifero nellarea della Val dAgri denominata Trend1, che prevede a regime una produzione giornaliera di 104.000 barili/giorno di olio nellarea; Visto che lEni ha presentato istanza per la pronuncia di compatibilit ambientale al Ministero dellAmbiente per lampliamento del centro olio Val dAgri e per lesecuzione dei pozzi di sviluppo delle concessioni Grumento Nova, Caldarosa e Volturino, nonch istanze alla regione Basilicata relative alla VIA per la costruzione delloleodotto Viggiano-Taranto (istanza n. 11736 del 20 dicembre 1996) ed alle autorizzazioni e/o nulla osta ambientali per la perforazione del pozzo Cerro Falcone 3 ( Comune di Calvello- postazione sonda, istanza n. 6174 del 23 dicembre 1996); per la prova di produzione pozzo Cerro Falcone 2 della Concessione Volturino (istanza n. 2168 del 24 aprile 1996); Visto che tutti i sopraddetti procedimenti, per quanto di competenza della Regione Basilicata, sono attualmente allesame dei competenti uffici amministrativi in fase di avanzata istruttoria; Visto che in data 13 giugno 1998 si proceduto alla redazione di un verbale contenente uno schema di protocollo di intesa tra lEni e la Regione Basilicata ; Visto che la Giunta Regione Basilicata con deliberazione n. 2940 del 12 ottobre 1998, comunicata al Consiglio Regionale della Basilicata in data 15 ottobre 1998, ha preso atto del protocollo dintesa relativo ai piani dintervento per accelerare lo sviluppo socio-economico delle aree della regione Basilicata interessate allestrazione di idrocarburi, sottoscritto in data 7 ottobre 1998 dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta Regionale della Basilicata: Visto che la Regione Basilicata ritiene che gli idrocarburi costituiscono una delle risorse di maggiore rilevanza del territorio della Regione il cui utilizzo va inserito nellambito di una visione complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti, con particolare riferimento a quelli ambientali e idrici, Che, comunque, lo sfruttamento di tale risorsa non pu essere disgiunto dalla definizione ed attuazione di una adeguata politica energetica, al fine di avviare e sostenere un significativo sviluppo economico della Regione, con particolare riferimento alla valorizzazione dellimprenditorialit locale; Che dette finalit richiedono lottimizzazione dei processi di conversione e luso razionale dellenergia, anche mediante lapplicazione delle tecniche di Advanced Local Energy Planniiiing-Alep con continuit delle iniziative localmente avviate nellambito dellAnnex 33 dellagenzia Internazionale dellEnergia; Che la valorizzazione e la protezione dellambiente costituiscono obiettivi primari ed ordinari della gestione del territorio, con conseguente necessit di rendere coerente con i valori ambientali ogni azione o politica di sviluppo ed innovazione; Che pertanto, qualsiasi attivit connessa allo sfruttamento degli idrocarburi dovr essere attuata non gia in riferimento ai massimi livelli di tollerabilit ambientale previsti dalla legge, bens dovr garantire la minimizzazione dellincidenza sullambiente, attraverso lopportuna utilizzazione di tutte le migliori tecnologie disponibili; Che in ogni caso, le eventuali alterazioni del sistema ambientale generate dalle attivit minerarie e connesse, sia pure interessanti parti minime del territorio e limitate ad incidenze di minimo valore, richiedono immediati ed idonei interventi di compensazione ambientale; Che lo sviluppo delle politiche ambientali richiede un ampia articolazione degli strumenti di tutela e delle azioni, in modo di consentire di accrescere la cultura ambientalistica e di ridurre gli impatti del sistema di produzione dei beni e servizi, anche attraverso scelte gestionali ispirate a modelli di sviluppo sostenibili sotto il profilo sia ambientale sia economico; Visti lo Statuto della Regione Basilicata e lo Statuto dellEni e le leggi regionali n. 47 del 1994 e n. 3 del 1996; Tanto premesso e visto, convengono e stipulano un protocollo di intenti regolato dalle seguenti DISPOSIZIONI Articolo 1 Il contenuto delle premesse e del visto costituiscono parte integrante del presente protocollo, vincolante per entrambe le parti che sottoscrivono. Resta inteso che le disposizioni di cui al presente protocollo dovranno trovare applicazione nel rispetto, per quanto riguarda la Regione Basilicata, della legislazione applicabile e, per quanto riguarda lEni, dei vincoli statutari e legislativi e nel perseguimento dellinteresse societario. Articolo 2 LEni si impegna ed obbliga a stipulare con la Regione Basilicata gli accordi di natura negoziale previsti nei successivi articoli 3, 4 e 5, nei tempi ivi stabiliti, restando comunque inteso che i citati accordi avranno efficacia dalla data di esecutivit di tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, parei e nulla osta, di competenza regionale e non, necessari per dar corso alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio, di posa delloleodotto e di sviluppo del giacimento relativo al Trend 1. Negli accordi di cui al successivo articolo 3 dovr prevedersi la stipula di atti integrativi nellipotesi in cui si realizzassero eventuali aumenti di produzione rispetto a quella del Programma indicato in premessa pari a 104.000 barili/giorno di olio. A tal fine le parti si impegnano a stipulare gli accordi di cui allarticolo 3 e ad emanare i provvedimenti e atto sopra descritti nel pi breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni, dalla stipula del presente protocollo, restando inteso che le parti si adopereranno per anticipare, per quanto possibile, rispetto al suddetto termine dei 90 giorni, la conclusione di parte degli accordi citati e lemanazione dei provvedimenti citati. Articolo3 LEni anche per conto della Enterprise Oil Italiana S.p.a., si impegna ed obbliga a stipulare con la Regione Basilicata, entro il termine previsto dallarticolo 2, accordi che prevedano, definendone modalit e termini, i seguenti impegni da parte dellEni: a contribuire per un importo pari a lire 11 miliardi anno per dieci anni a decorrere dal 30 giugno 1999, ai costi per la realizzazione dei progetti, predisposti e gestiti dalla regione o da enti da essa delegati, diretti alla compensazione ambientale necessaria a bilanciare le alterazioni dirette o indirette riconducibili alle attivit petrolifere e, attraverso la realizzazione di interventi di rimboschimento, di ricostruzione e manutenzione della copertura vegetale, nonch di interventi finalizzati a mantenere costanti le qualit ambientali e naturalistiche di aree ad elevata sensibilit ambientale e di aree protette quali quelle Bioitality o quelle interessate dal parco dellAppennino Lucano; a conoscere, sino ad un massimo di lire 4 miliardi anno per dieci anni, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dallavvio operativo del centro olio, ai costi della regione per la realizzazione dei programmi regionali destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile, in relazione alle esigenze di equilibrio degli scompensi derivanti dalle attivit petrolifere; a realizzare a spese dellEni, per un importo stimato di lire 10 miliardi, un sistema di monitoraggio ambientale, il cui progetto sar definito di concerto tra Eni e Regione Basilicata entro il 31 dicembre 1999 e la cui realizzazione sar effettuata nei successivi 12 mesi, articolato in rete di misura delle emissioni, rete chimico-fisica in automatica con prelievi di campioni ed analisi in laboratorio, rete di biomonitoraggio, rete remote sensing, rete sismica riguardante il territorio, interessato dalle attivit petrolifere e denominato Tend 1, con perfetta integrazione con le reti previste dal progetto per il centro polifunzionale di Monitoraggio e prevenzione dei Rischi naturali e di inquinamento della Regione Basilicata. A sostenere i costi della gestione del sopraddetto sistema di monitoraggio ambientale, che sar assicurata dalla Regione Basilicata, sino alla concorrenza di lire 6 miliardi anno per quindici anni entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dalla data di ultimazione e di inizio funzionamento del sistema stesso, nonch a garantire, nello stesso periodo indicato, laggiornamento tecnologico del sistema a reti descritte, i cui dati saranno accessibili ed utilizzabili anche da Eni in tempo reale, secondo un protocollo concordato tra le parti; A Contribuire per 2/3, per un importo massimo di lire 50 miliardi ai costi relativi alla progettazione ed alla realizzazione del programma regionale di completamento delle reti di distribuzione del metano in Basilicata; A curare, sostenendone i relativi costi per la durata di quindici anni, a decorrere dallavvio della sua operativit, il supporto logistico ed organizzativi dellistituendo Osservatorio Ambientale della Regione Basilicata al fine di poter adeguatamente garantire una efficacia azione di tutela e valorizzazione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree interessate dalle attivit petrolifere e connesse; detto osservatorio, con riferimento agli interventi relativi alle attivit petrolifere dellarea Trend1 suscettibili di determinare impatti ambientali significativi sullambiente naturale, dovr svolgere dintesa con la Regione le necessarie attivit correlate; A versare in una o pi trances, a richiesta della Regione Basilicata, ai fini di sostegno e di accompagnamento delle azioni di sviluppo economico richiamate nel presente protocollo e a titolo di anticipazione, le somme corrispondenti a parte delle royalties di spettanza, della Regione stessa relative alle quattro concessioni dellarea denominata Tend1, dovute per le quote di produzione eccedenti 40.000 barili/giorno valutata in base al profilo di produzione disponibile, sino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, attualizzati alla pi favorevoli condizioni di mercato a partire nellannualit in cui la produzione superer la misura di 40.000 barili/giorno, le somme anticipate saranno progressivamente trattenute da Eni in misura pari alla quota eccedente tale valore, sino alla concorrenza di quanto anticipato. Articolo 4 LEni si impegna inoltre a stipulare con la regione Basilicata, entro il 31 dicembre 1999, accordi che prevedano, definendone modalit e termini, i seguenti impegni da parte di Eni: a costituire con la Regione Basilicata, ed eventuali operatori economici della Regione, una societ energetica regionale, in forma di societ per azioni anche consortile, avente come finalit sociale principale quella di rendere disponibile energia elettrica a baso costo, competitivo rispetto al mercato di riferimento, al fine di rendere fruibile per le attivit produttive e le utenze eligibili del territorio circostante il vantaggio economico determinato dalla disponibilit in loco di risorse energetiche e di conseguire un significativo beneficio nel prezzo di cessione alle utenze della Regione Basilicata, rispetto alle tariffe Enel ed a quelle che potrebbero emergere nel futuro mercato elettrico nazionale per comparabili condizioni di fornitura anche correlate alla stesura di particolari tipologie di contratti, quali quelli a lungo termine; detta societ dovr perseguire la sua missione aziendale utilizzando gas associato del giacimento Val dAgri nellarea Trend 1, nei limiti di necessit di alimentazione di una centrale di 150 MWe per 20 anni con una riduzione di costi determinata dai vantaggi logistici assicurati dalla disponibilit in loco di gas e dallutilizzo della moderna tecnologia a ciclo combinato turbogas, anche al fine di assicurare le migliori compatibilit ambientali; la societ dovr realizzare una centrale di generazione elettrica della potenza complessiva non inferiore a 150 Mwe e potr considerare la possibilit di realizzare centrali alimentate con fonti rinnovabili (biomasse, energia idraulica, fotovoltaico, ecc.); a partecipare al capitale di una societ regionale di sviluppo, a capitale prevalentemente pubblico, che dovr operare sul territorio della Basilicata, con unattenzione privilegiata alle aree interessate dalle attivit petrolifere; in alternativa, a concorrere alla realizzazione di analoghe azioni di sviluppo secondo modalit che saranno definite con la Regione Basilicata. Per le finalit di cui al presente punto lEni impiegher risorse pari a lire 10 miliardi. Articolo 5 LEni si impegna inoltre : a stipulare un accordo con la Regione Basilicata che preveda listituzione a cura dellEni di borse di studio, borse di dottorato e post dottorato e corsi di specializzazione sui temi dellambiente, della energia, del management delle risorse e dellinnovazione tecnologica, per un impatto pari a lire 0,5 miliardi anno per venti anni, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dallanno accademico 1999-2000; a stipulare un accordo con la Regione Basilicata che preveda listituzione, entro il 31 dicembre 1999, sul territorio della Regione Basilicata, e su indicazione di questa, di una sede della Fondazione Enrico Mattei, diretta a realizzare un centro di eccellenza nel settore delleconomia, dellambiente, dellenergia e delle nuove tecnologie, che si occupi di ricerca scientifica ed ambientale e di alta formazione, nonch della diffusione di strumenti educazionali e multimediali, sulla base di programmi di attivit concordati con la Regione Basilicata; a concordare con il ministero dellAmbiente e con la Regione Basilicata un protocollo tecnico per la gestione delle situazioni di emergenza, con particolare riguardo ai problemi di perforazione e di reimmissione di fluidi in unit geologiche profonde, nonch a perseguire gli obiettivi di salvaguardia ambientale del territorio interessato dalle programmate attivit minerarie, utilizzando le tecniche di ricerca ed estrazione in conformit ai pi alti standars internazionali in uso nellindustria petrolifera, e comunque mediante ladozione delle migliori tecnologie disponibili, in coerenza e nel rispetto dellinteresse pubblico dellutilizzazione di metodiche di minimizzazione degli impatti ambientali e dei fattori di rischio. Articolo 6 La Regione Basilicata, nel rispetto dellinteresse pubblico ed in considerazione delle idoneit delle misure ed azioni di tutela e valorizzazione dellambiente cos come indicate nei precedenti articoli, si impegna ed obbliga a definire i procedimenti di propria competenza, specificamente indicati nella premessa e nel visto, e ad emanare le relative autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e i provvedimenti amministrativi conclusivi che consentono ad Eni di dare piena attuazione al piano di sviluppo del giacimento relativo al Trend1 ed altri interventi di cui allart. 2 entro il termine previsto dallo stesso articolo 2. La Regione Basilicata si impegna a promuovere attivamente tutti i legittimi interventi necessari al superamento degli eventuali ostacoli di natura burocratica, interpretativa ed amministrativa che si dovessero frapporre alla realizzazione del progetto di sviluppo del giacimento relativo al Trend1. Articolo 7 Le parti convengono di costituire un comitato paritetico con idonei poteri, al fine di monitorare, verificare e controllare il corretto adempimento, la corretta interpretazione e lo stato di attuazione dei reciproci obblighi scaturenti dal presente protocollo e dagli atti negoziali collegati, nonch allo scopo di favorire la speditezza, accelerazione e semplificazione delle azioni facenti capo alle parti, e di definire modalit tecniche di implementazione delle diverse iniziative e ogni altra modalit o strumento che favorisca il perseguimento delle finalit ultime del presente protocollo. Il comitato composto da sei soggetti di provata esperienza tecnica, giuridica e/o amministrativa, nominati in numero di tre da ognuna delle parti, e potr essere integrato, a richiesta del comitato stesso, da esperti anche per singole riunioni o questioni , le funzioni di coordinamento che autodiscipliner le modalit del suo funzionamento sono assunte da uno dei componenti di nomina dalle Regione Basilicata; il supporto amministrativo e logistico al comitato assicurato dalla Regione Basilicata. EcoqEO0#B#N4<=CXFGGGKKLLLh^V5CJ\ h^VCJh^V h^V5\FG & 0 v (pXP5*cpq|$a$ & F & F^h^h & FL|DEPj o!/#0#1#;#C$'r(S+v-S.194:4;4F4G45";<$ & Fa$$a$ & F$a$<<<<===>@CCCCCQFGGGGGKKKLL$h^ha$$a$$a$$ & Fa$$a$$h^ha$LLLh^h,&P . A!n"n#$n% :@: Normale_HmHsHtH6@6 Titolo 1$@&CJJ@J Titolo 2$$h@&^ha$ 5CJ\B@B Titolo 3$$@&a$ 5CJ\<@< Titolo 4$$@&a$CJLA@L Car. predefinito paragrafo\i\ Tabella normale :V 44 la 4k@4 Nessun elenco >B@> Corpo del testoCJHP@H Corpo del testo 2$a$CJDZFG &0v(p  XP5*cpq|DEPjo/01;Cr S#v%S&)9,:,;,F,G,-"3444455568;;;;;Q>?????CCCDDDD 0000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 000(00;,0;, 0;, 0;,0;,0;,0;,00404 04 04 040505(050;00;0;0;(0;0?0?0?0?0?0?0?0?L'|<LL(*+,L)4O|QTuD     + h"(*-04O568/9;m>D >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNameC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 1 1998, hala Giunta Regione la RegioneLa Regione Basilicatala Regione Basilicata. 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